Fotoriproduzione
La riproduzione dei documenti può essere eseguita dagli utenti con mezzi propri oppure richiesta a cura dell’Amministrazione.
Non è consentita la riproduzione:
– dei documenti esclusi dalla consultazione per motivi di conservazione;
– dei documenti sottoposti a regime di restrizione alla libera consultabilità in base agli artt. 122-127 del D.lgs. 42/2004;
- FOTORIPRODUZIONE CON MEZZI PROPRI
Ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. 42/2004, del D. M. 161 dell’11 aprile 2023 come modificato dal D.M. 108 del 21 marzo 2024, e come stabilito dalle circolari 33 e 39 del 2017 della Direzione Generale Archivi, gli utenti della sala di studio possono riprodurre gratuitamente e liberamente, con mezzi propri, i documenti in consultazione, previa compilazione dell’apposito modulo, disponibile anche in sala di studio, con i propri dati e con gli estremi identificativi dei pezzi riprodotti in giornata.
Le riproduzioni devono essere effettuate senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale.
Le riproduzioni devono essere eseguite nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l’uso di stativi o treppiedi.
- FOTORIPRODUZIONE A CURA DELL’ISTITUTO
La richiesta di riproduzione a cura dell’Amministrazione può essere inoltrata compilando l’apposito modulo, presente anche in sala studio, ed inviandolo a as-pz.ricerche@cultura.gov.it. L’utente riceverà il preventivo di spesa per effettuare il pagamento tramite mail.
Il pagamento dell’importo dovuto per le riproduzioni di documenti dovrà avvenire obbligatoriamente attraverso l’utilizzo della piattaforma digitale PagoPA.
Le spese di riproduzione non includono i costi di commissione del PSP (Prestatore di Servizi di Pagamento) che aderisce al servizio di PagoPA.
I canoni e i corrispettivi fissati nel Tariffario per la riproduzione dei beni culturali in consegna all’Archivio di Stato di Potenza sono determinati ai sensi ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.lgs. 42/2004 e del D.M. 161 dell’11 aprile 2023, come modificato dal D.M. 108 del 21 marzo 2024.
Le riproduzioni saranno eseguite nel minor tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla data della richiesta.
Ultimo aggiornamento
23 Aprile 2025, 11:58